Coronavirus. Disposizioni DPCM 11/03/2020

Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto l’11 marzo 2020 un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale con effetto dal 12 al 25 marzo 2020.  Le  precedenti disposizioni, definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ 8 marzo e del 9 marzo,  rimangono valide fino al 3 aprile 2020 tranne dove incompatibili con quelle definite dal decreto dell'11 marzo.

Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto l’11 marzo 2020 un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale con effetto dal 12 al 25 marzo 2020.
 
Le  precedenti disposizioni, definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ 8 marzo e del 9 marzo,  rimangono valide fino al 3 aprile 2020 tranne dove incompatibili con quelle definite dal decreto dell'11 marzo.
 
 
MISURE PREVISTE (dal sito www.regione.lombardia.it)

Spostamenti e quarantena – fino al 3 aprile
È vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate deve attestarne il motivo attraverso un’autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Le sanzioni previste sono indicate dal DPCM 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo nei casi in cui si configuri un’ipotesi più grave.
Non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.

Ristoranti e bar - fino al 25 marzo
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.)
Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio - fino al 25 marzo
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (le attività disponibili sono elencate nell’allegato 1 del DPCM) ovvero sia gli esercizi commerciali di vicinato che la media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Parrucchiere, servizi estetici – fino al 25 marzo
Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

Istruzione e formazione – fino al 3 aprile
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

Lavoro – fino al 3 aprile
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Attività sportive – fino al 3 aprile
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Sospesi esami di guida – fino al 3 aprile
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile.
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono recarsi al pronto soccorso o presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia, ma far riferimento ai numeri di emergenza appositamente istituiti e dedicati all'emergenza in corso:
- numero verde di Regione Lombardia 800 894 545;
- numero verde di ATS Bergamo 800 447 722 (attivo dalle 9:00 alle 18:00).

Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.