Dal 2013 lo Sportello Unico per le Attività Produttive, terziarie e commerciali (SUAP) è l'organo deputato alla ricezione delle pratiche di Autorizzazione Unificata Ambientale (AUA).
 
 
Definizione di AUA
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013).

Possono richiedere l'AUA
Le Piccole e Medie Imprese (PMI) come individuate dall'art. 2 del Decreto ministeriale 18 aprile 2005.

Quando richiedere l'AUA
I soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, al rinnovo, o alle modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e in particolare:
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne; competenza della Provincia;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne; competenza Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo;
2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari); competenza della Provincia;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.); competenza della Provincia;
4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.); competenza della Provincia;
5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; competenza della Provincia;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99); competenza della Provincia;
7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.); competenza della Provincia.

Si deve richiedere l'AUA
L'AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione agli scarichi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

A chi si chiede l'AUA
La domanda va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente tramite PEC (posta elettronica certificata).
Il SUAP trasmette la domanda di AUA alla Provincia, che è l'Autorità competente, e ai soggetti competenti, e responsabili degli endoprocedimenti, Ufficio d'ambito, Arpa, Gestori del S.I.I.; trascorsi 30 giorni, in assenza di comunicazioni, la domanda di AUA si intende correttamente presentata.
Le amministrazioni non possono chiedere direttamente ai privati i documenti da acquisire, ma devono richiederli attraverso il SUAP (art. 43-bis, co. 3, DPR n. 445/2000).
Richiesta di rilascio dell'AUA, per naturale scadenza di una delle autorizzazioni in essere, es. (emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura), in presenza di autorizzazione già in possesso allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, rilasciata dall'Ufficio d'ambito.
Si può affermare che in caso di presentazione di AUA che interessi anche un solo aspetto autorizzativo (es. emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, scarico di acque reflue in corpo d'acqua superficiale), in presenza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dall'Ufficio d'ambito ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/2006, ancora vigente, la documentazione di accompagnamento all'AUA per la parte relativa allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere composta dai seguenti documenti:
- copia autorizzazione rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo;
- dichiarazione sostitutiva che le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura non hanno subito variazioni rispetto al progetto approvato;
- versamento oneri istruttori Euro 75,00.
Il provvedimento autorizzativo (AUA) che verrà notificato dal SUAP sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.

Non si può richiedere l'AUA
L'AUA non può essere richiesta:
- se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;
- per gli impianti e le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA;
- per il progetto autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.L.vo 152/2006;
- se l'impianto riguarda i centri di raccolta comunale di cui D. M. 8 aprile 2008 s.m.i., assoggettati anche alle disposizione del r. r. n. 4/2006 per le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne; il provvedimento finale rilasciato dall'Ufficio d'ambito ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/2006;
- se l'impianto o l'attività gestita direttamente da un Ente e genera una scarico di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne in pubblica fognatura; il provvedimento finale sarà rilasciato dall'Ufficio d'ambito ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/2006.

Tempi per il rilascio dell'AUA
Si distinguono due  casistiche:
1. se l'AUA non sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente;
2. se l'AUA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria.Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente.

Costi per il rilascio dell'AUA
Ai fini del rilascio dell'AUA, il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall'AUA.
Per il titolo abilitativo autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne i costi sono individuati dalla d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797.
La marca da bollo è unica. Se è necessario acquisire esclusivamente l'AUA, il bollo è sulla domanda di AUA del valore pari a Euro 16.

Durata dell'AUA
La Provincia (A. C.), esaurita la fase istruttoria, adotta il provvedimento che invia allo SUAP il quale a sua volta provvede al rilascio formale del titolo unico (AUA) che avrà una durata di 15 anni.
La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente.
 
Le pratiche di autorizzazione AUA sono di fatto inoltrabili unicamente attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive o tramite l'applicativo AUA della Provincia di Bergamo.
 

 
Normativa e atti procedurali di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013
- Circolare ministeriale (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) 07-11-2013, n. 49801